{"id":4067,"date":"2019-01-23T17:13:05","date_gmt":"2019-01-23T16:13:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.monzalecco.lombardia.cisl.it\/?p=4067"},"modified":"2019-01-23T17:16:43","modified_gmt":"2019-01-23T16:16:43","slug":"pensioni-scopriamo-quota-100","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.monzalecco.lombardia.cisl.it\/?p=4067","title":{"rendered":"Pensioni, scopriamo \u00abQuota 100\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>di <strong>Valeria Picchio<\/strong><\/p>\n<p>Il Consiglio dei Ministri ha varato, nella serata del 17 gennaio, il decreto-legge relativo a\u00a0\u00abDisposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e a e di pensioni\u00bb. Per i provvedimenti di carattere, previdenziale finalizzati alla revisione del sistema pensionistico, la\u00a0 legge di bilancio per il 2019 (art. 1 comma 256 e ss. legge n. 145\/2018) ha stanziato:\u00a03.968 milioni di euro per il 2019;\u00a08.336 milioni di euro per il 2020; 8.684 milioni di euro per il 2021;\u00a08.153 milioni di euro per il 2022; 6.999 milioni di euro per il 2023; 7.000 milioni di euro per il 2024.<\/p>\n<p>Il decreto-legge entrer\u00e0 in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e\u00a0dovr\u00e0 essere convertito in legge entro i 60 giorni successivi e durante l\u2019iter parlamentare potrebbe subire alcune modifiche.\u00a0Con questa nota proponiamo la sintesi del provvedimento al momento a nostra disposizione e una prima analisi delle norme di carattere previdenziale.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di et\u00e0 e 38 anni di contributi) \u2013 \u201cQuota 100\u201d<\/span><\/strong><\/p>\n<p><em>a) Requisiti<\/em><\/p>\n<p>Viene prevista, in via sperimentale per tre anni dal 2019 al 2021, la possibilit\u00e0 di accedere in via\u00a0anticipata alla pensione con \u00abquota 100\u00bb, in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<p>&#8211; Almeno 62 anni di et\u00e0<br \/>\n&#8211; Almeno 38 anni di contributi<\/p>\n<p>Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 pu\u00f2 essere esercitato anche successivamente a tale data. Il requisito di 62 anni non \u00e8 adeguato agli incrementi per speranza di vita.<\/p>\n<p>La facolt\u00e0 di pensionamento con \u00abquota 100\u00bb \u00e8 ammessa per gli iscritti:<\/p>\n<p>&#8211; all\u2019assicurazione generale obbligatoria (Fpld, Gestioni lavoratori autonomi, Fondo volo,&#8230;)<br \/>\n&#8211; alle Forme esclusive e sostitutive della stessa (ex Inpdap, ex Ipost, Enpals, ex Fondi speciali, ex Inpdai\u2026)<br \/>\n&#8211; alla Gestione separata di cui all\u2019art. 2 comma 26 legge 335\/1995.<\/p>\n<p>Per raggiungere il diritto a pensione con \u00abquota 100\u00bb, coloro che siano iscritti a due o pi\u00f9 gestioni tra quelle indicate, e non siano gi\u00e0 titolari di pensione a carico di tali gestioni, hanno la facolt\u00e0 di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti in base alla legge n. 228\/2012 (art. 1 commi 245 ss.) e successive modifiche.<\/p>\n<p>La pensione con \u00abquota 100\u00bb rappresenta una ulteriore possibilit\u00e0 di pensionamento anticipato che va ad aggiungersi a quelle gi\u00e0 esistenti. Allo stesso tempo, per\u00f2, non riuscir\u00e0 a rispondere completamente ai bisogni di flessibilit\u00e0 nell\u2019accesso alla pensione, in particolare delle donne e dei<br \/>\nlavoratori discontinui, perch\u00e9 aver previsto 38 anni di contributi senza meccanismi compensativi costituisce un paramentro molto alto per queste situazioni.<\/p>\n<p>Le gestioni previdenziali per le quali \u00e8 ammessa sono rigidamente indicate e quindi, ad esempio, non \u00e8 utilizzabile dagli iscritti alle Casse professionali.<\/p>\n<p>Sono valide tutte le tipologie di contributi secondo le ordinarie regole previdenziali (contributi obbligatori, figurativi, da riscatto, versamenti volontari) dal momento che il testo di legge non prevede specifiche condizioni. Non \u00e8, per\u00f2, possibile utilizzare il cumulo gratuito per periodi<br \/>\ncontributivi presso gestioni diverse da quelle ammesse a \u201cquota 100\u201d quindi, i periodi versamenti contributivi presso le Casse professionali non sono utilizzabili per raggiungere il requisito di 38 anni di contributi.<\/p>\n<p><em>b) Differimento della decorrenza della pensione \u2013 c.d. \u00abfinestre\u00bb<\/em><\/p>\n<p>Il pagamento della prima rata di pensione con \u00abquota 100\u00bb \u00e8 differito secondo le seguenti decorrenze:<\/p>\n<p>Settore privato:<\/p>\n<p>&#8211; 62 anni di et\u00e0 e 38 di contributi maturati entro il 31\/12\/2018: la pensione decorrer\u00e0 dal 1\/4\/2019<br \/>\n&#8211; 62 anni di et\u00e0 e 38 di contributi maturati dal 1\/1\/2019 in poi: la pensione decorrer\u00e0 dopo 3 mesi.<\/p>\n<p>Settore pubblico (d.lgs. 165\/2001 art. 1 comma 2):<\/p>\n<p>&#8211; 62 anni di et\u00e0 e 38 di contributi entro la data di entrata in vigore del decreto-legge: la pensione decorrer\u00e0 dal 1\/8\/2019.<br \/>\n&#8211; 62 anni di et\u00e0 e 38 di contributi dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge: la pensione decorrer\u00e0 dopo 6 mesi dalla maturazione del diritto.<\/p>\n<p>Il lavoratore del settore pubblico \u00e8 obbligato, in ogni caso, a presentare la domanda di dimissioni alla pubblica amministrazione con un preavviso di almeno 6 mesi. Viceversa, non si\u00a0applica alla pensione con quota 100 la norma che prevede il collocamento a riposo d\u2019ufficio del<br \/>\ndipendente pubblico che raggiunga a qualsiasi titolo il diritto a pensione.<\/p>\n<p>Per il personale della scuola e Afam si applica la disposizione di cui all\u2019articolo 59, comma 9,\u00a0legge n. 449\/1997. Pertanto, i requisiti di \u00abquota 100\u00bb si considerano raggiunti se vengono maturati\u00a0entro il 31 dicembre dell\u2019anno di decorrenza della pensione. La finestra pensionistica per questo personale \u00e8 una sola all\u2019anno (1 settembre e 1 novembre).<\/p>\n<p>Vengono riaperti per tutto il personale a tempo indeterminato i termini per la presentazione della\u00a0 domanda di cessazione dal servizio entro il 28\/2\/2019 per consentire il pensionamento con \u00abquota 100\u00bb al 1\/9\/2019 o al 1\/11\/2019.<\/p>\n<p>Ai dipendenti pubblici, con contestuale iscrizione presso pi\u00f9 gestioni pensionistiche, si applicano le decorrenze previste per il settore della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti pi\u00f9 favorevoli in materia di accesso al pensionamento.<\/p>\n<p>Vengono reintrodotte le cosiddette \u201cfinestre\u201d eliminate dalla legge n. 214\/2011 (Legge Fornero).\u00a0Quindi la prima rata di pensione (senza arretrati) verr\u00e0 pagata alle scadenze indicate.<\/p>\n<p>Sebbene i requisiti per l\u2019accesso a \u00abquota 100\u00bb siano identici tra settore privato e pubblico, di fatto\u00a0si introduce una penalizzazione a danno dei dipendenti pubblici perch\u00e9 vengono introdotte \u201cfinestre\u201d pi\u00f9 ampie (differimento di 6 mesi) e li si obbliga a presentare il preavviso di sei mesi.<br \/>\nPositiva \u00e8 per il comparto scuola e Afam la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, dal momento che il termine ordinario era scaduto il 12 dicembre.<\/p>\n<p><em>c) Esclusioni<\/em><\/p>\n<p>Non possono accedere a \u00abquota 100\u00bb:<\/p>\n<p>&#8211; i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno maturato il diritto alla prestazione di cui all\u2019art. 4 commi 1 e 2 legge 92\/2012 (cosiddetta isopensione) e ai sensi dell\u2019art. 26 e. 27 comma 5 lett. f) dlgs 148\/2015 (assegno straordinario o prestazioni integrative erogati dai fondi bilaterali di solidariet\u00e0),<br \/>\n&#8211; il personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina del d.lgs. 165\/1997, e il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza;<\/p>\n<p>La cosiddetta \u00abisopensione\u00bb consiste nella possibilit\u00e0 che, nei casi di eccedenza di personale, sulla base di accordi tra datori di lavoro e OO.SS., il datore di lavoro possa corrispondere al lavoratore una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all&#8217;Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. I lavoratori devono raggiungere il diritto alla pensione al massimo entro 7 anni. La limitazione all\u2019accesso a \u00abquota 100\u00bb per chi \u00e8 gi\u00e0 entrato in programmi di isopensione e dei fondi bilaterali di solidariet\u00e0 \u00e8 verosimilmente diretta ad evitare che possano essere scaricati sul sistema previdenziale oneri maggiori, rispetto a quelli previsti, relativi a processi di ristrutturazione aziendale gi\u00e0 attivati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.<\/p>\n<p>Le Forze armate e delle altri corpi indicati godono di particolari regole pensionistiche, tuttavia l\u2019esclusione dalla facolt\u00e0 di poter andare in pensione con \u201cquota 100\u201d per questo personale non pu\u00f2 essere condivisa.<\/p>\n<p><em>c) Incumulabilit\u00e0 con redditi da lavoro<\/em><\/p>\n<p>La pensione con \u00abquota 100\u00bb non \u00e8 cumulabile con il reddito da lavoro (dipendente o autonomo) salvo il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro dal primo giorno di decorrenza della pensione fino al momento della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di svolgere lavoro occasionale \u00e8 condizionata da specifiche regole, tra cui il limite di compenso complessivo, riferita alla totalit\u00e0 degli utilizzatori, per il prestatore d\u2019opera non superiore a 5.000 euro annui.<\/p>\n<p>L\u2019incumulabilit\u00e0 dei redditi da lavoro con quello derivante da pensione \u00e8 un tema controverso perch\u00e9, se per un verso \u00e8 comprensibile per non aggravare gli oneri del sistema previdenziale, dall\u2019altro rischia di favorire il lavoro irregolare e creare, alla fine, un ulteriore danno al bilancio<br \/>\ndell\u2019INPS per il mancato versamento dei contributi..<\/p>\n<p>Fino al 31 dicembre 2020 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia \u00e8 pari a 67 anni. Successivamente il requisito potrebbe essere adeguato alla variazione per aspettativa di vita. Gli adeguamenti, che dal 2021 non possono superare i tre mesi in base a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018 per effetto dell\u2019intesa con le OO.SS. del 21 novembre 2017, sono previsti ogni due anni.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 15 (Riduzione anzianit\u00e0 contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall\u2019et\u00e0 anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Si modifica il comma 10 dell\u2019art. 24 decreto-legge 201\/2011 riducendo, a decorrere dal 1 gennaio 2019, i requisiti di pensionamento per l\u2019accesso alla pensione anticipata, a prescindere dall\u2019et\u00e0, che vengono fissati:<\/p>\n<p>&#8211; in 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini<br \/>\n&#8211; in 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.<\/p>\n<p>Per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 viene anche eliminato l\u2019incremento per variazione dell\u2019aspettativa di vita. Tuttavia, viene introdotta la \u201cfinestra\u201d, quindi, il pagamento della prima rata di pensione viene differito di 3 mesi dal momento della maturazione dei requisiti.<\/p>\n<p>In ogni caso, in sede di prima applicazione, per coloro che hanno maturato il requisito tra il 1\/1\/2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, il primo assegno pensionistico non potr\u00e0 essere riscosso prima del 1\/4\/2019.<\/p>\n<p>\u00c8 positivo il blocco dell\u2019incremento dei requisiti per variazione per aspettativa di vita per questa prestazione i cui requisiti dovevano aumentare di 5 mesi da gennaio 2019.<\/p>\n<p>Tuttavia, esso viene circoscritto al periodo 2019-2026 e quindi i requisiti riprenderanno a salire dal 2027, inoltre, l\u2019introduzione delle finestre di 3 mesi di fatto riduce il vantaggio sulle mensilit\u00e0 di pensione a 2 mesi effettivi.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 16 (Opzione donna)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di pensionamento anticipato per le donne, scegliendo il calcolo interamente contributivo, secondo le modalit\u00e0 determinate dal d.lgs. 180\/1997, viene resa possibile a condizione che entro il 31 dicembre 2018 le lavoratrici abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e:<\/p>\n<p>&#8211; 58 anni di et\u00e0 se lavoratrici dipendenti<br \/>\n&#8211; 59 anni di et\u00e0 se lavoratrici autonome<\/p>\n<p>Il requisito anagrafico non \u00e8 adeguato agli incrementi per variazione della speranza di vita.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 previsto in precedenza, il pagamento della prestazione \u00e8 differito di 12 o 18 mesi (c.d.\u00a0 \u00abfinestra\u00bb) rispetto alla data di maturazione dei requisiti, a seconda che la pensione sia liquidata interamente con contributi da lavoro dipendente oppure se sono presenti contributi da lavoro<br \/>\nautonomo.<\/p>\n<p>Si tratta di una norma nuova ma che di fatto proroga di un anno quanto previsto dall\u2019art. 1 comma 9 della legge 243\/2004 aumentando, per\u00f2, di un anno il requisito anagrafico previsto in precedenza.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 17 (Abrogazione incrementi et\u00e0 pensionabile per effetto aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Per la pensione dei lavoratori precoci con 41 anni di contributi \u00e8 esclusa l\u2019applicazione dell\u2019incremento dei requisiti per effetto della variazione della speranza di vita previsti per il 2019 (5 mesi) e per il 2021.<\/p>\n<p>Quindi, dal 2019 fino al 31 dicembre 2022 il requisito per pensione precoci viene confermato in 41\u00a0anni di contributi. Tuttavia, anche in questo caso viene introdotta la \u201cfinestra\u201d, per cui il pagamento materiale del primo assegno interverr\u00e0 dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.<\/p>\n<p>\u00c8 una norma sicuramente positiva, ma non sufficiente, sia perch\u00e9 vengono introdotte le finestre e\u00a0quindi il vantaggio effettivo per il lavoratore in termini di mensilit\u00e0 di pensione si riduce a 2 mesi, sia perch\u00e9 dal 2023 il requisito potrebbe aumentare per effetto della variazione per speranza di vita. Inoltre, la Cisl chiede che la possibilit\u00e0 di accedere alla pensione con 41 anni di contributi estesa a tutti.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 18 (Ape sociale)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>L\u2019Anticipo pensionistico agevolato (c.d. Ape sociale) viene prorogato fino al 31 dicembre 2019. Quindi, anche coloro che compiranno 63 anni di et\u00e0 nel 2019, in presenza dei requisiti contributivi e delle condizioni previste dalla legge n. 232\/2016 art. 1 commi 199 ss. potranno accedere a questa prestazione.<\/p>\n<p>L\u2019Ape sociale \u00e8 il risultato dell\u2019accordo tra Governo e Sindacati del 28 settembre 2016. Da tempo i\u00a0sindacati chiedono che venga reso strutturale. La proroga prevista da questo decreto-legge \u00e8 positiva ma assolutamente non sufficiente perch\u00e9 \u00e8 importante dare certezza e tutelare le categorie disagiate che ne hanno diritto e che non raggiungono i requisiti di \u00abquota 100\u00bb Infatti, possibile ottenere l\u2019Ape sociale con 30 o 36 anni di contributi e, nel caso delle donne con figli il requisito si pu\u00f2 abbassare fino a 28 o 30 anni di contributi.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 19 (Prescrizione contributiva per dipendenti pubblici)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Per effetto di una recente interpretazione, l\u2019Inps ha ritenuto applicabile anche ai dipendenti pubblici il termine di prescrizione di 5 anni dei contributi omessi previsto dai commi 9 e 10 dell\u2019art. 3 della legge 335\/1995 (vedi circolari Inps n. 94\/2017 e n. 169\/2017) L\u2019effettiva applicazione della nuova interpretazione amministrativa \u00e8 stata in ultimo differita al 1\/1\/2020 (circolare n. 117\/2018).<\/p>\n<p>Con il decreto-legge in esame, viene aggiunto all\u2019art. 3 della legge 335\/1995 il comma 10 bis con il\u00a0quale si precisa che per i rapporti di lavoro subordinato con le pubbliche amministrazioni, di cui al d.lgs. 165\/2001, i termini di prescrizione (5 anni) riferiti ai periodi di competenza fino al<br \/>\n31\/12\/2014 non si applicano fino al 31\/12\/2021, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato nonch\u00e9 il diritto all\u2019integrale trattamento pensionistico del lavoratore.<\/p>\n<p>La norma, da un lato conferma in via implicita che il termine di prescrizione contributiva si applica\u00a0anche alla pubblica amministrazione, dall\u2019altro in sostanza sospende, per due anni, per i periodi fino a tutto il 2014, la decorrenza dei termini di prescrizione attribuendo alla pubblica<br \/>\namministrazione e all\u2019INPS maggiore tempo per sistemare le banche dati contributive dei dipendenti pubblici. \u00c8 molto discutibile che, dopo ben 22 anni dalla 335\/1995 si ritenga applicabile anche alla pubblica amministrazione il principio della prescrizione contributiva.<br \/>\nParticolarmente penalizzati sono gli iscritti alla ex Cassa Insegnanti delle scuole parificate (Cpi)\u00a0 Tuttavia, questa disposizione pu\u00f2 essere valutata in modo positivo perch\u00e9 dovrebbe consentire di sistemare e aggiornare in modo adeguato le posizioni contributive dei dipendenti pubblici.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 20 (Facolt\u00e0 di riscatto periodi non coperti da contribuzione)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Vengono introdotte due nuove possibilit\u00e0 di riscatto.<\/p>\n<p>1) In via sperimentale per il periodo 2019-2021. gli iscritti all\u2019assicurazione generale obbligatoria (Ago) per invalidit\u00e0, vecchiaia e superstiti dei<br \/>\nlavoratori dipendenti e alle forme sostitutive (ex Fondi speciali, ex Inpdai, ..) ed esclusive (ex Inpdap, ex Ipost, ..), alle gestioni dei lavoratori autonomi (commercianti\/artigiani\/ coltivatori diretti e mezzadri) e alla gestione separata di cui all\u2019art. 2 comma 26 legge 335\/1995;<br \/>\n&#8211; senza anzianit\u00e0 contributiva alla data del 31\/12\/1995<br \/>\n&#8211; e che non siano gi\u00e0 titolari di pensione possono riscattare in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, i periodi compresi tra la<br \/>\ndata del primo e dell\u2019ultimo contributo comunque accreditato nelle sopra indicate gestioni assicurative.<\/p>\n<p>Questi periodi non devono essere soggetti a obbligo contributivo e non devono essere gi\u00e0 oggetto di contribuzione comunque versata e accreditata (ad esempio figurativa, per altro riscatto, versamenti volontari) presso forme di previdenza obbligatorie.<\/p>\n<p>L\u2019acquisizione successiva di anzianit\u00e0 assicurativa antecedente il 1 gennaio 1996 (ad esempio accredito servizio militare, maternit\u00e0, ecc.) determina l\u2019annullamento d\u2019ufficio del riscatto e la restituzione dei contributi.<\/p>\n<p>La facolt\u00e0 di riscatto pu\u00f2 essere esercitata:<\/p>\n<p>&#8211; dall\u2019assicurato<br \/>\n.- da suoi superstiti<br \/>\n&#8211; da suoi parenti o affini entro il secondo grado<\/p>\n<p>L\u2019onere \u00e8 determinato in base ai criteri dell\u2019art. 2 comma 5 d.lgs. 184\/1997, cio\u00e8 alla retribuzione presa a riferimento \u00e8 quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo di riscatto si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (per i lavoratori dipendenti 33%).<\/p>\n<p>L\u2019onere cos\u00ec determinato pu\u00f2 essere portato in detrazione dall\u2019imposta lorda nella misura del 50% con ripartizione di 5 quote annuali costanti di pari importo nell\u2019anno di pagamento e nei successivi. Per i lavoratori del settore privato, l\u2019onere di riscatto pu\u00f2 essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell\u2019assicurato, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Il datore di lavoro pu\u00f2 dedurre dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l\u2019importo ed esso non concorre alla base imponibile fiscale e contributiva del reddito da lavoro dipendente (art. 51 comma 2 lett. a) DPR n. 917\/1986).<\/p>\n<p>Il versamento dell\u2019onere del riscatto pu\u00f2 avvenire in unica soluzione, oppure in massimo 60 rate mensili, di importo non inferiore a 30 euro senza applicazione di interessi. La rateizzazione non \u00e8 possibile quanto i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la liquidazione immediata della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui siano determinati per l\u2019accoglimento di una domanda di versamenti volontari e se ci\u00f2 avvenga quanto la rateizzazione \u00e8 gi\u00e0 stata concessa, la somma residua dovr\u00e0 essere versata in unica soluzione.<\/p>\n<p>2) Riscatto laurea per soggetti con et\u00e0 inferiore a 45 anni. All\u2019art. 2 del d.lgs. 184\/1997 viene aggiunto il comma 5 quater con il quale si prevede la facolt\u00e0 di riscatto dei corsi universitari di studio:<\/p>\n<p>&#8211; per soggetti fino al compimento di 45 anni di et\u00e0<br \/>\n&#8211; per i periodi da valutare nel sistema contributivo (cio\u00e8 successivi al 31\/12\/1995)<br \/>\n&#8211; anche ai soli fini dell\u2019incremento dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva (vale a dire per il raggiungimento del solo diritto a pensione e non per incrementare l\u2019importo dell\u2019assegno).<\/p>\n<p>L\u2019onere del riscatto \u00e8 determinato dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile di computo delle prestazioni pensionistiche dell\u2019assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.<\/p>\n<p>Queste due nuove forme di riscatto si aggiungono a quelle della normativa vigente e saranno indispensabili le indicazioni operative e interpretative dell\u2019INPS per poterne valutare pienamente la portata.<\/p>\n<p>Si tratta di provvedimenti interessanti perch\u00e9 possono consentire, pur all\u2019interno di un reticolo di condizioni piuttosto stringente (nel primo caso presenza solo di contributi dal 1996 in poi, nel secondo caso anche la richiesta di un et\u00e0 massima di 45 anni) di recuperare a fini pensionistici<br \/>\nperiodi altrimenti scoperti. Le agevolazioni fiscali paiono anch\u2019esse interessanti.<\/p>\n<p>L\u2019aspetto pi\u00f9 critico \u00e8 rappresentato dalla possibilit\u00e0 del datore di lavoro, anche senza la necessit\u00e0 di accordi sindacali, di destinare il premio di produzione che spetterebbe al lavoratore al pagamento del riscatto della laurea dello stesso lavoratore. Operazione con cui ottiene un<br \/>\nvantaggio fiscale sia il datore di lavoro sia il lavoratore. Si tratta di un\u2019operazione che pare porsi\u00a0\fin conflitto con le misure, varate negli ultimi anni, per la destinazione dei premi di risultato ai welfare integrativo e in particolare alla previdenza complementare, che suscita pi\u00f9 di una<br \/>\nperplessit\u00e0.<\/p>\n<p>In ogni caso, \u00e8 evidente che queste forme di integrazione dei contributi (comunque onerose per il\u00a0lavoratore) per raggiungere il diritto a pensione o aumentarne l\u2019importo non possono in alcun modo essere considerate suppletive della necessit\u00e0 e urgenza di aprire con il Governo un confronto sulla pensione contributiva di garanzia per i giovani che hanno carriere discontinue di lavoro e che\u00a0nel futuro rischiano di percepire pensioni inadeguate ai bisogni.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 21 (Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 e art. 3 d.lgs. 165\/2001) che\u00a0prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1 gennaio 1996 (vale a dire che rientrano nel sistema contributivo \u201cpuro\u201d per il calcolo delle pensioni), si prevede la possibilit\u00e0 di chiedere l\u2019esclusione dal meccanismo del massimale contributivo previsto dal comma 18 dell\u2019art. 2 della legge 335\/1995 (per il 2018 pari a 101.427,00 euro).<\/p>\n<p>La domanda deve essere proposta dal lavoratore entro 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto-legge in commento o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.<\/p>\n<p>Si tratta di una disposizione applicabile, in concreto, solo a lavoratori con alte retribuzioni e che\u00a0non hanno contributi prima del 1996. La norma generale, infatti, prevede che, per chi rientra nel sistema contributivo \u201cpuro\u201d i contributi debbano essere versati ai fini di invalidit\u00e0 vecchiaia e<br \/>\nsuperstiti entro un determinato tetto (il massimale) e non per la parte ad esso eccedente. L\u2019articolo 21 in commento apre, invece, alla possibilit\u00e0 di derogare, nei settori del pubblico impiego che non prevedono fondi pensione complementare negoziali, a questa regola, per versare la contribuzione anche oltre il tetto e quindi incrementare, in tal modo, il montante contributivo utile per il calcolo della pensione contributiva.<\/p>\n<p>Siamo molto critici perch\u00e9 in questo modo si disincentiva la creazione di fondi di previdenza complementare contrattuali in questi ambiti e si creano diseguaglianze di trattamento tra dipendenti privati e pubblici e all\u2019interno dello stesso pubblico impiego.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 22 (Fondi di solidariet\u00e0 bilaterali)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>In attesa della riforma dei Fondi di solidariet\u00e0 bilaterali con l\u2019obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l\u2019erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi<br \/>\ninterprofessionali, la norma prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i fondi di cui al decreto legislativo n. 148\/2015, oltre alle finalit\u00e0 previste dall\u2019art. 26 coma 9, possano anche erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito dei lavoratori che raggiungano, nei successivi 3 anni, i requisiti per il pensionamento con \u201cquota 100\u201d (62 anni di et\u00e0 e 38 anni di contributi).<\/p>\n<p>Tale assegno straordinario pu\u00f2 essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le OO.SS. comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale nei quali \u00e8 stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da<br \/>\nassumere in sostituzione di quelli che accedono alla prestazione.<\/p>\n<p>Si prevede, inoltre, che i Fondi di solidariet\u00e0 provvedano, previo versamento ad essi da parte dei datori di lavoro della provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi riscattabili o ricongiungibili precedenti l\u2019accesso ai Fondi di solidariet\u00e0, che siano utili per raggiungere i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata.<\/p>\n<p>Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori che maturano i requisiti per ottenere la\u00a0prestazione straordinaria con o senza ricongiunzione o riscatto. I versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato al Fondo di solidariet\u00e0 sono deducibili ai sensi della normativa vigente.<\/p>\n<p>Per le prestazioni erogate in occasione di \u201cisopensione\u201d (art. 4 commi 1-2 legge n. 92\/2012) e dei Fondi bilaterali di solidariet\u00e0 (art. 27 comma 9 lett. b e art. 27 comma 5 lett. f del d.lgs. n. 148\/2015), che abbiano decorrenza successiva al 1 gennaio 2019, il datore di lavoro interessato<br \/>\ndeve provvedere al pagamento della prestazione fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi.<\/p>\n<p>Gli accordi previsti da questo articolo devono essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione\u00a0con le modalit\u00e0 individuate dal d.lgs. n. 151\/2015 e le disposizioni si applicano anche ai fondi bilaterali gi\u00e0 costituiti o in corso di costituzione.<\/p>\n<p>Il Fondo di solidariet\u00e0 per il lavoro in somministrazione (art. 27 d.lgs. n. 148\/2015) viene autorizzato a versare all\u2019Inps per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all\u2019aliquota di finanziamento prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti<br \/>\n(33%), secondo quanto previsto dal Ccnl delle imprese di somministrazione. Un decreto del Ministero del lavoro di natura non regolamentare dovr\u00e0 stabilire le modalit\u00e0 di determinazione della contribuzione e di finanziamento. Nelle competenze del Fondo rientrano anche, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>La previsione \u00e8 critica in quanto non \u00e8 chiaro come si voglia riformare la disciplina dei Fondi bilaterali di solidariet\u00e0 che da poco hanno iniziato a funzionare, e si vogliono utilizzare i Fondi interprofessionali per il finanziamento di prestazioni previdenziali integrative, snaturandone la funzione e indicando un utilizzo improprio delle loro risorse destinate alla formazione continua, peraltro in maniera del tutto incoerente con la prima parte del decreto, quella sul reddito di cittadinanza, dove si enfatizza il ruolo delle politiche attive.<\/p>\n<p>Invece la previsione che i Fondi bilaterali di solidariet\u00e0 nel loro attuale assetto possano finanziare per tre anni un \u201cesodo incentivato\u201d sulla base di accordi sindacali \u00e8 coerente con quanto gi\u00e0 in atto in alcuni settori (si veda il fondo del settore bancario). Si prevede anche una sorta di \u201cstaffetta generazionale\u201d agganciata alla possibilit\u00e0 di pensione con \u00abquota 100\u00bb gestita attraverso la\u00a0contrattazione collettiva, nell\u2019ambito di processi di ristrutturazione aziendale.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 23 (Differimento pagamento TFR\/TFS per il personale della pubblica amministrazione)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Al personale della pubblica amministrazione (di cui all\u2019art.1 comma 22 d.lgs. 165\/2001) e degli enti pubblici di ricerca ai quali viene liquidata la pensione con \u201cquota 100\u201d, l\u2019indennit\u00e0 di fine servizio comunque denominata viene corrisposta alle scadenze previste dalla legge decorrenti momento in cui il lavoratore ne avrebbe avuto diritto secondo le regole generali di pensionamento di vecchiaia.<br \/>\nCi\u00f2 significa che il TFR\/TFS dei dipendenti pubblici che accedono a \u00abquota 100\u00bb potrebbe essere\u00a0erogato anche fino ad 8 anni dopo la cessazione. Per ovviare a questa evidente penalizzazione, la norma prevede la possibilit\u00e0, sulla base di apposite certificazioni dell\u2019Inps, che questi lavoratori possano chiedere, nel massimo di 30.000 euro, un anticipo del trattamento di fine servizio tramite finanziamento a banche ed intermediari finanziari che aderiscono ad un accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge, tra il Ministeri del lavoro, dell\u2019Economia, della Pubblica Amministrazione e l\u2019Abi. Ai fini del rimborso del finanziamento, l\u2019Inps trattiene tale importo dall\u2019indennit\u00e0 di fine servizio ed esso non \u00e8 soggetto a sequestro,<br \/>\npignoramento, esecuzione forzata. Il finanziamento \u00e8 garantito dalla cessione, automatica nel limite del suo importo, dei crediti derivanti tra trattamento di fine servizio maturato.<\/p>\n<p>Presso il Mef \u00e8 istituito un Fondo di garanzia, la cui gestione \u00e8 affidata all\u2019Inps, per l\u2019accesso a tale finanziamento con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2019. La garanzia del Fondo copre l\u201980% del finanziamento e i relativi interessi. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia<br \/>\ndello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento \u00e8 assistito automaticamente dal privilegio previsto dall\u2019art. 2751-bis cod. civ. e il fondo \u00e8 surrogato di diritto alla banca o all\u2019intermediario per l\u2019importo pagato e per il privilegio.<\/p>\n<p>Il finanziamento \u00e8 esente dall\u2019imposta di registro, dall\u2019imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, tributo, diritto.<\/p>\n<p>Il tasso di interesse a carico del soggetto finanziato, compresi oneri e commissioni, \u00e8 sottoposto ad un tetto. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un Dpcm di concerto con il Ministero del lavoro, del Mef, della Pubblica amministrazione, dovr\u00e0 disciplinare le modalit\u00e0 di<br \/>\nattuazione del finanziamento, del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato.<\/p>\n<p>Da molti tempo i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione sono particolarmente penalizzati nell\u2019erogazione del loro trattamento di fine servizio che viene liquidato a distanza di vari anni dalla cessazione. Nel caso della pensione con \u00abquota 100\u00bb la discriminazione rispetto ai<br \/>\nlavoratori del settore privato e la penalizzazione subita si evidenzia in modo macroscopico. \u00c8 quindi da valutare in modo parzialmente positivo la possibilit\u00e0 di accedere ad una parte del trattamento di fine servizio tramite il sistema bancario a condizioni agevolate, con l\u2019assunzione di<br \/>\nbuona parte degli oneri da parte dello Stato. Questa possibilit\u00e0 dovrebbe essere estesa, per\u00f2, anche alle altre possibilit\u00e0 di accesso alla pensione in via anticipata.<\/p>\n<p>Tuttavia bisogna segnalare che la norma a nostra disposizione \u00e8 ancora incompleta per quanto riguarda la possibilit\u00e0 di agevolazioni fiscali che sembra saranno previste. \u00c8 in ogni caso auspicabile da un lato, che le procedure siano semplificate al massimo (sembrano richieste<br \/>\ncertificazioni da parte dell\u2019Inps) e dall\u2019altro, che la soglia dei 30.000 euro venga significativamente aumentata.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 24 (Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Viene ripristinato il Consiglio di Amministrazione negli enti previdenziali pubblici composto dal Presidente e da 4 membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalit\u00e0, indiscussa moralit\u00e0 e indipendenza e i compiti sono elencati all\u2019art. 3 comma 5 del d.lgs. n.<br \/>\n479\/1994 che viene solo parzialmente modificato rispetto alla originaria formulazione. Riguardo ai\u00a0requisiti si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33\/2013 e n. 39\/2013. Gli emolumenti del Presidente e dei componenti del Cda sono definiti con decreto del Ministero del lavoro di concerto<br \/>\ncon il Mef, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e ciascun ente definisce, entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.<\/p>\n<p>In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell\u2019Inps, nelle more della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Cda, con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Mef, \u00e8 nominato il soggetto cui sono attribuiti i poteri del Presidente e del Cda.<\/p>\n<p>E\u2019 positivo aver finalmente reintrodotto il Consiglio di amministrazione nel governo degli enti, ma questa non \u00e8 la riforma della governance richiesta unitariamente dalle OO.SS. da molto tempo. Non si rafforzano i poteri e le funzioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza n\u00e9 si prevede una qualche forma di maggiore coinvolgimento delle parti sociali. La disposizione si limita per lo pi\u00f9 a ripristinare le vecchie disposizioni e non tiene in alcun conto le proposte che le parti sociali hanno pi\u00f9 volte rappresentato in sede di audizione parlamentare su proposte di legge riferite alla riforma della governace. E\u2019 criticabile, inoltre, adombrare il fatto che le risorse per gli emolumenti del Presidente e del Cda debbano essere reperite nel bilancio degli enti con ulteriore contenimento della spesa. Cos\u00ec come non \u00e8 positivo aver previsto, in fase di prima applicazione, la nomina di un Commissario senza indicare il termine di scadenza dell\u2019incarico.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Articolo 25 (Fondo di solidariet\u00e0 trasporto aereo)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Viene prorogato fino al 31\/12\/2019 il contributo aggiuntivo di 3 euro sui diritti di imbarco destinato al Fondo di solidariet\u00e0 del settore volo. Sono abrogate le norme (dl 113\/2016 convertito in legge n. 160\/2016 art. 13-ter commi 5-6) che prevedevano un incremento di 0,32 \u20ac del contributo<br \/>\naggiuntivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Valeria Picchio Il Consiglio dei Ministri ha varato, nella serata del 17 gennaio, il decreto-legge relativo a\u00a0\u00abDisposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e a e di pensioni\u00bb. 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