Reddito di cittadinanza, ecco cos’è

Scheda a cura di Lorenzo Lusignoli

Per approfondire:

  • la scheda completa con un’analisi critica a cura di Lorenzo Lusignoli e Livia Ricciardi (clicca qui).
  • Il servizio apparso su «Adn Kronos» con un intervento di Annamaria Furlan, segretaria generale  Cisl (clicca qui)
  • L’intervista, concessa a «L’Eco di Bergamo, di Ignazio Ganga, segretario Cisl (clicca qui

Il Governo di Giuseppe Conte ha varato il Reddito di Cittadinanza (Rdc), un sostegno al reddito, esente da Irpef, che viene erogato alle famiglie in disagio economico, condizionatamente alla sottoscrizione di un Patto per il Lavoro o un patto per l’Inclusione Sociale. Il sostegno viene denominato Pensione di Cittadinanza (Pdc) se volto al contrasto alla povertà delle persone anziane.

Requisiti Anagrafici
occorre essere cittadini italiani o facenti parte della Ue, o familiari dei medesimi con permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, o provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno Ue per i soggiornanti di lungo periodo e contestualmente residenti in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa.

Requisiti Economici
–  un valore Isee inferiore a 9.360 euro;
–  un patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione non superiore a 30.000 euro;
–  un patrimonio mobiliare (Cc, titoli ecc.) non superiore a 6.000 euro per una persona,  8000 euro per due persone, 10.000 euro per tre o più persone (+1000 per ogni figlio successivo al secondo e +5.000 per ogni disabile);
–  un reddito familiare a fini Isee (con aggiunta dei trattamenti assistenziali non inclusi se soggetti alla prova dei mezzi), inferiore a 6.000 euro (a 7.560 euro per la Pdc) se si possiede l’abitazione, o inferiori a 9.360 euro se si è in affitto. Il limite è aumentato con una scala di equivalenza in base alla consistenza del nucleo familiare: 1 +0,4 per ogni successivo componente maggiorenne +0,2 per ogni minorenne (es: coppia con due minori=1,8) fino ad un massimo di 2,1;
– non si possono possedere auto acquistate da poco o se sopra una certa cilindrata entro gli ultimi due anni, né navi o imbarcazioni da diporto.
Beneficio (corrisposto mensilmente):
– un’integrazione del reddito fino a 6.000 euro annui (7.560 per la Pdc) moltiplicato per la scala di equivalenza + un rimborso del canone di locazione per le famiglie in affitto (max 3.360 euro annui) o del mutuo (max 1.800 euro annui). Non può essere inferiore a 480 euro (40 euro al mese), né superiore per un singolo a 9.360€ annui (780€ al mese) rivisti verso l’alto tenendo conto scala di equivalenza per i nuclei più numerosi.

Durata
– 18 mesi rinnovabili più volte con una pausa di un mese ogni rinnovo (senza pausa se Pdc).

Condizionalità
– Occorre seguire gli obblighi indicati dal Patto per il Lavoro stabilito con i Centri per l’Impiego presso i quali i maggiorenni, non in età da pensione nè disabili o con particolari carichi di cura, devono dare immediata disponibilità al lavoro.
– I Cpi chiameranno a riguardo il richiedente entro 30 gg se in famiglia vi è almeno un maggiorenne senza occupazione da non più di due anni, o che ha un’età inferiore a 26 anni, o che è stato beneficiario almeno nell’ultimo anno della Naspi o ha sottoscritto un Patto di Servizio (dlgs 150/2015).
– Il beneficiario deve accettare almeno una delle tre offerte congrue, definite tali anche in base alla distanza dalla residenza il cui limite aumenta tra un’offerta e la successiva (da 100 Km o 100 minuti con mezzo pubblico per la prima offerta, a 250Km e poi a tutto il territorio nazionale).
– Se nel nucleo non ci sono i soggetti indicati sopra, il richiedente viene chiamato dai Servizi per il contrasto alla povertà dei Comuni che fissano un patto per l’Inclusione Sociale con relativi obblighi sulla base dello schema già rodato per il REI (dlgs147/2017).

Erogazione
– il beneficio è accreditato su una carta di pagamento (la Carta Rdc) che si richiede alle Poste, o per via telematica o al Caf con un modulo INPS, e che si può usare anche per effettuare prelievi (fino a100€scala di equivalenza) o bonifici per l’affitto e il mutuo.  Prevista piattaforma informatica per l’attivazione e la gestione dei Patti
alimentata dai dati dell’Inps e dalle indicazioni che scaturiscono dai medesimi.

Sanzioni
– Dai due ai sei anni di detenzione, per chi usufruisce del Rdc senza averne diritto a seguito di dichiarazioni mendaci;
– Meno pesanti (monetarie) ma comunque significative e che prevedono in alcuni casi il recupero del pregresso, nel caso in cui tali dichiarazioni portino ad usufruire di un beneficio maggiore al dovuto o vi siano reiterate violazioni degli obblighi del Patto.

Incentivi
–  previsti sgravi contributivi per l’impresa che assume a tempo pieno, indeterminato ed aumentando la forza lavoro (pari a 18 mensilità di RdC meno quelle già ricevute dai beneficiari);
–  si sommano al Bonus Sud e nel caso venga superato l’ammontare dei contributi si trasformano in crediti d’imposta (min 5 mensilità e max 780e mensili);
–  devono essere restituiti maggiorati nel caso di licenziamento;
–  gli sgravi vengono ripartiti a metà con eventuali Enti di formazione accreditati che hanno stabilito Patti di formazione con i beneficiari utili a determinarne l’assunzione;
–  i beneficiari di Rdc che avviano un’attività autonoma entro i primi 12 mesi ricevono sei mesi extra (max 780€ mensili).

Assegno di ricollocazione:
– nella prima fase del Rdc non oltre il 2021, “per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro” viene ricevuto dai beneficiari che sottoscrivono il “Patto per il Lavoro” presso i Cpi per 6 mesi (+ eventuali 6), ma per lo stesso periodo viene sospesa la fruizione dell’assegno di ricollocazione per i percettori di Naspi.
Finanziamento:
–  per Rdc e Pdc è previsto un limite di spesa di 5.894 milioni di euro nel 2019,
–  7.131 nel 2020, 7.355 nel 2021 e7.210 milioni a partire dal 2022
–  ai quali si aggiungono le risorse destinate all’Anpal e all’Inps (si tratta comunque di una parte complessa ed in continuo mutamento nelle successive bozze).

Alcune considerazioni critiche
La principale critica sta nell’aver voluto effettuare una «riforma della riforma» sostituendo senza alcuna concertazione il Rei con un nuovo strumento, rinunciando alla possibilità di potenziare lo strumento già in vigore – la normativa lo consentiva – aumentandone le risorse modificandone i parametri, eventualmente rafforzando i percorsi d’inclusione lavorativa. Questo sarebbe stato sufficiente per ottenere un valido strumento di contrasto alla povertà. Altra criticità sta nell’immaginare il potenziamento dei Centri per l’Impiego, fatto in sé senz’altro positivo, come indirizzato prevalentemente, se non esclusivamente, a favorire/controllare l’erogazione del RdC. Invece i Centri per l’Impiego devono finalmente diventare lo strumento per poter offrire sostegno a tutte le persone in cerca di occupazione, non soltanto a chi sarà beneficiario, in base a certe soglie Isee, del RdC.

Con il Rdc si vuole invece raggiungere un duplice obiettivo:
–  l’attivazione lavorativa ed il contrasto alla povertà. Questa dualità, oltre che generare una forte complessità nella governance anche tra Amministrazioni pubbliche che rischia di generare inefficienza, non permette un disegno ottimale dello strumento che infatti presenta rilevanti criticità.
–  Si fissa, anche per impegni politici, un importo base piuttosto elevato per una misura di contrasto alla povertà assoluta, più consono ad una misura di attivazione o sostegno al lavoro, ma ne si prevede un rinnovo illimitato, in contrasto con i principi di una simile misura (per evidenti rischi disincentivanti)e più consono invece ad una misura di lotta alla povertà di importo inferiore.
–  L’imposto base a 780€, dato il vincolo di bilancio e la volontà di raggiungere un’amplia platea,costringe inoltre il legislatore a prevedere una scala di equivalenza assai meno generosa di quella dell’ISEE, pur ampiamente usato, che finisce per penalizzare i disabili e le famiglie numerose, in particolare con minori, ovvero proprio quelle che hanno visto aumentare maggiormente le povertà negli anni più recenti.
–  Le famiglie numerose in locazione poi sono ulteriormente penalizzate dal massimale troppo contenuto sulla componente abitativa.
– Il meccanismo sanzionatorio risulta troppo penalizzante e noncommisurato alle pene in vigore (si pensi all’evasione fiscale) per le dichiarazioni che consentono di aver indebitamente diritto al beneficio (dai 2 ai 6 anni di carcere?!), mentre non è sostanzialmente rivolto ai possibili comportamenti illeciti, elusivi o collusivi da parte dei datori di lavoro interessati.
– Infine non solo si è scelto di non utilizzare l’esperienza e le potenzialità delle Organizzazioni da sempre impegnate sul territorio a contrasto della povertà evitando un processo concertativo nel disegnare lo strumento, ma si prevede uno schema verticistico anche nel monitoraggio della misura e nelle sue possibili modifiche future.